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TELELASER: I TESTIMONI NON BASTANO PER ANNULLARE LA MULTA. |
E’ quanto è stato recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione chiamata a decidere sul ricorso proposto da un Comune contro la sentenza pronunciata da un Giudice di Pace che aveva annullato un verbale di contestazione relativo a superamento dei limiti di velocità rilevato a mezzo telelaser, grazie alle testimonianze portate a sostegno della tesi dell’automobilista multato; i testimoni avevano dichiarato che la vettura dell’automobilista transitava ad una velocità inferiore di quella rilevata a mezzo telelaser.I Giudici della Corte nella sentenza, hanno affermato che è legittima la rilevazione della velocità a mezzo telelaser, apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato, in quanto in presenza di personale dell’amministrazione competente, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell’affidabilità della rilevazione, non superabile con le opinioni espresse da tre testimoni, le cui valutazioni sono da considerarsi opinioni personali prive di valore di prova tale da superare le risultanze delle apparecchiature elettroniche e le attestazioni degli agenti verbalizzanti, munite di fede privilegiata contestabili solo con la querela di falso. |
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